Classificazione dei vini in Italia

Classificazione dei vini in Italia

Da quando OCM vino è entrato a far parte dell’OCM unico e relativamente al CE 479/2008 la classificazione dei vini in Italia a partire dalla campagna vitivinicola 2009-2010 è cambiata.
La vecchia classificazione dei vini:

  • Vino di qualità prodotto in regioni determinate (V.p.q.r.d.): DOCG, DOC, IGT.
  • Vini da tavola.

La nuova classificazione dei vini:

  • Vini a denominazione di origine: DOP e IGP legati al territorio.
  • Vini senza denominazione di origine non legati al territorio.

La distinzione sulla nuova e vecchia classificazione dei vini è fondata sul concetto di territorialità, un concetto molto importante perché racchiude in sé molteplici fattori:

  • Fattori naturali determinanti: agroecosistema, clima, terroir.
  • Fattori tradizionali e culturali.

Tale territorialità viene poi trasmessa sul mercato con appositi simboli.

LA CLASSIFICAZIONE DEI VINI PREVIGENTE

Come già detto la classificazione previgente distingueva i vini in Vpqrd e Vini da tavola.

NEI VPQRD A SCALARE QUALITATIVAMENTE TROVIAMO:

  1. VINI DOCG: Vini di massima qualità regolati da un solido disciplinare di produzione. Collegamento importante con il territorio e con la zona di imbottigliamento. Pre-imbottigliamento sono sottoposti ad esame organolettico ed analisi chimico-fisica, solo dopo potranno essere apposte le fascette di Stato. Un vino viene riconosciuto D.O.C.G dopo aver ottenuto per 5 anni consecutivi il riconoscimento D.O.C.
  2. VINI DOC: Vini di media qualità regolati da un disciplinare di produzione, collegamento con il territorio meno stringente, consentita l’indicazione di vitigno, metodi usati, specifiche quali resa per ettaro, vitigni impiegati, grado alcolico, affinamento. Pre-imbottigliamento sono sottoposti ad analisi chimico-fisica ed esame organolettico.
  3. VINI IGT: Vini di qualità inferiore regolati da un disciplinare di produzione, collegamento con il territorio ancora meno stringente, possono riportare il vitigno. Devono essere ottenuti da uve raccolte per un 85% nella zona indicata.

Poi sono presenti i VINI DA TAVOLA: Vini privi di disciplinare, con nessuna indicazione del vitigno, indicazioni solo del colore, di poca qualità.

LA CLASSIFICAZIONE DEI VINI ATTUALE

Come già detto ad oggi i vini si distinguono in vini a denominazione di origine DOP (inglobano DOCG e DOC) e IGP (che inglobano le IGT) e poi i vini senza denominazione di origine.

Secondo il Reg. 1308/2013 OCM art. 93 unico la DEFINZIONE DI DOP E IGP è la seguente.

LE DOP (denominazione di origine protetta)

Indicano il nome di una regione, di un luogo ben determinato, in casi eccezionali di un paese che serve a disignare un prodotto. L’art. 118 bis riporta i requisiti:

  • Qualità e caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico e ad i suoi fattori naturali e umani.
  • Le uve provengono al 100% dalla zona geografica di riferimento.
  • La produzione avviene tutta in tale zona geografica.
  • Viene ottenuto da viti appartenenti alla specie Vitis Vinifera.

LE IGP (indicazione geografica protetta)

Identificano una regione, un luogo, in casi eccezionali un paese che serve a designare un prodotto.
L’Art. 118 bis riporta i requisiti:

  • Possiede qualità, notorietà e altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica.
  • Le uve da cui è ottenuto provengono per l’85% da tale zona geografica.
  • La produzione avviene in detta zona geografica.
  • Ottenuto da varietà appartenenti alla Vitis vinifera o tramite incrocio di specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.

I vini da tavola sono stati invece inglobati nei vini varietali (indicazione di vitigni e annata) e nei vini generici (nessuna indicazione obbligatoria).

COME MAI SUL MERCATO SI TROVANO ANCORA LE MEZIONI TRADIZIONALI? 

Con l’Art 28 del TU del vino, il legislatore da la possibilità di usare la vecchia classificazione dei vini con le menzioni tradizionali, per non creare confusione sul mercato, in quanto sono fortemente radicate, quindi attribuisce all’imprenditore una libera scelta su quale utilizzare.

Nel mercato interno invece la possibilità di usare la vecchia classificazione dei vini e quindi le menzioni tradizionali viene stabilità dal Reg. 1308/2013 all’Art. 112 sull’OCM queste subiscono regimi di protezione in ragione alle conformità delle norme previste, quindi possono essere usate solo dai soggetti nella zona geografica di riferimento, inoltre si va a scongiurare ogni tipologia di usurpazione o indicazione ingannevole.
Si fa questo per salvaguardarle in quanto sul mercato interno la nuova classificazione dei vini è poco conosciuta.